Con il nuovo Codice del Terzo Settore gli Enti che si avvalgono di volontari non occasionali hanno l'obbligo di iscriverli in un apposito registro
Vidimazione registri Associazioni di volontariato - istruzioni
Con il nuovo Codice del Terzo Settore, come si desume dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7180 del 28.05.2021, gli enti che si avvalgono di volontari non occasionali, hanno l'obbligo di iscriverli in un apposito registro che deve essere numerato progressivamente a cura del richiedente e bollato in ogni foglio da un notaio o dal Segretario Comunale (del Comune ove ha sede l’associazione di volontariato).Gli enti che si avvalgono di volontari non occasionali, hanno l'obbligo di iscriverli in un apposito registro il quale deve essere numerato progressivamente a cura del richiedente e bollato in ogni foglio da un notaio o dal Segretario Comunale (del Comune ove ha sede l’associazione di volontariato).
La procedura da seguire è la seguente:
- Richiesta dell'associazione di vidimazione del Registro (si allega modulo di domanda) con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, Statuto dell'Associazione e Registro da vidimare.
- Protocollazione della richiesta e restituzione della ricevuta di protocollo al richiedente.
- Ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente.
- Nei registri rilegati devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell'Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro.
- Nei registri a fogli mobili, devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell'Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato.
La vidimazione del registro, con le modalità sopra descritte, è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne un'alterazione dei contenuti.
I registri vidimati verranno restituiti nel temine di 10 giorni dalla consegna.