Divieto di accensione di qualsiasi fuoco su tutto il territorio comunale
Dichiarazione di massima pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi
IL SINDACO
VISTA la nota della Regione Veneto del 15/02/2023, assunta al prot. n. 2100 in pari data, con cui si dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dovuto alle contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali;
CHIARITO che lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi riguarda l’intero territorio comunale, con riferimento a tutti i terreni boscati, cespugliati e con presenza di qualsiasi tipo di vegetazione;
RICHIAMATO l’art. 3 c. 3 lettera f) della L. 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” il quale stabilisce, durante il periodo di massima pericolosità incendi, il DIVIETO ASSOLUTO di assumere qualsiasi azione determinante anche solo potenzialmente l’innesco di incendio;
CONSTATATO che esiste il reale pericolo di sviluppo e propagazione di incendi boschivi;
VISTA la L. 21.11.2000 n. 353;
VISTA la L.R. 24.01.1992 n. 6;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’art. 26 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27.10.2015 e ss.mm.ii.;
AVVISA
che su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, in tutti i terreni boscati, cespugliati o in presenza di qualsiasi tipo di vegetazione È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUMERE QUALSIASI AZIONE DETERMINANTE ANCHE SOLO POTENZIALMENTE L’INNESCO DI INCENDI, ovvero, a solo titolo esemplificativo l’accensione di fuochi, l’abbruciamento di ramaglie, l’abbandono di mozziconi di sigari e sigarette, il lancio di fuochi artificiali, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici.
L’inosservanza di tale divieto comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 10 c. 6 della L. 21.11.2000 n. 353, ovvero il pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00.